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Isolamento Acustico: Il latrato dei cani. Cosa dice la Giurisprudenza?

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    Il padrone di un cane è punibile per i latriti emessi?

    "L'abbaiare è un diritto esistenziale dei cani"come da sentenza del giudice di pace di Rovereto (11.8.2006). Ma can che abbaia, molte volte porta a dei contensiosi. E di frequente le sale di tribunale si trovano e si sono trovate a giudicare sull'argomento. 

    Can che abbaia, disturba?

    Di certo non si può "isolare o fonoassorbire" acusticamente un cane. Sempre più famiglie hanno adottato un amico a quattro zampe. Questo ha comportato anche l'aumento delle controversie per la rumorosità provocata dal latrato dei cani (specialmente nei condomini). Del resto i nostri amici possono utilizzare solo l'abbaiare per comunicare i loro vari stati d'animo: dalla gioia al disagio. E' evidente come un animale non abbia il controllo dell'intensità del tono e della tempistica dei propri latrati.

    Chi li adora e chi le detesta.

    Quindi si è creata una spaccatura tra coloro che amano il loro amico fedele e coloro che non tollerano le loro "espressioni sonore". Risultato: sono sorte anche delle controversie legali. La rumorosità prodotta dai cani è sanzionabile? E' misurabile?

    Latriti

    Le varie sentenze.

    Ti menziono un pò di cronologia giurisprudenziale. Ad esempio dalla sentenza della Sezione Prima penale e della Cassazione del 2004, n. 36241, si evince che: “Non ha importanza se a lamentarsi per i latrati dei cani è un solo vicino. A fare scattare la responsabilita’ del proprietario dell’animale, infatti, non e’ ”l’effettivo raggiungimento di plurime persone”,  ma la ”potenzialita’ diffusiva” dell’abbaiare dell’animale, che deve essere oggettivamente idonea a disturbare le occupazioni o il riposo”. Quindi in questo caso non importa quante siano le persone a lamentarsi, ma la possibilità di recare disturbo. Nella sentenza di cui si è fatta menzione all'inizio, il padrone è stato condannato per aver utilizzato un collarino anti-abbaio. Un mezzo che limita un diritto esistenziale dell'animale.

    Diversamente una successiva sentenza la nr 715\2010 esprime come il proprietario di un cane debba provvedere ad evitare che sia recato disturbo alla quiete dei vicini. Il rischio é l'imputazione di una multa stabilita dall'art 659 del codice penale intitolato appunto: “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. Qui si dichiara che non serve la volontarietà di recare un danno o fastidio. Basta l'insorgere di uno stress provocato da una persona, e la tollerabilità è una media sensibilità che le persone hanno all'esposizione di quel rumore. Se viene confutato che questo stress sia stato prodotto,  viene disposta la sanzione pecuniaria. La sentenza nr 715/10 impone una sanzione pecuniaria al padrone di un cane che abbaiava in piena notte, che recava fastidio alla quiete pubblica. In questo caso non si è sentenziato sulla condotta volontaria, ma sempre sull'idoneità al disturbo notturno. I condannati sono stati reputati rei di non aver impedito il disturbo provocato dai due cani, nonostante le ripetute lamentele.

    Ultima sentenza della Cassazione è quella espressa dalla nr 4706\2011 dove i proprietari di 10 cani (A Nicosia) sono stati condannati addirittura a 2 mesi di reclusione.

    La miglior soluzione: il buon senso.

    Sentenza di Rovereto

    Ovviamente non c'è antidoto:  interventi tecnici di insonorizzazione, che possano evitare tali litigi. I processi in Italia sono molto lunghi ed il buon senso deve far evitare l'utilizzo di azioni legali. I padroni dei cani devono provare una disponibilità a non disturbare (corsi di addestramento o posizionare la cuccia in luoghi strategici) e coloro che non li possegono dovrebbero esibire una flessibilità giusta, per non contestare il superfluo. La mia ultima convinzione, è che l'unico strumento utile sia il dialogo reciproco ed il rispetto tra le parti.

    Ringrazio il gruppo di Linkedin "Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, Edilizia, Architettonica" che mi hanno dato l'ispirazione creando una discussione sul tema."

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