Il vicino disturba te?
Richiedere tutela per la rumorosità del vicino è un'impresa assai ardua. A parer della Cassazione chi reca fastidio non è penalmente perseguibile a sensi dell'art.659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), nel caso che i rumori non si propaghino anche fuori. L'art.659 prevede che "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone (...) è punito con l'arresto di tre mesi o con un ammenda fino ad eur 309.
Ma non la quieta pubblica.
Nel caso specifico, la sentenza riguarda tre condomini condannati in primo grado. Erano accusati di urlare per le scale, di sbattere le porte. Altra rumorosità avvertita era quella di sbattimenti di sedie e tavoli. La difesa dei condannati ha esposto delle obiezioni in sede di Suprema Corte che fanno riferimento ad una rumorosità che non fuoriusciva verso l'esterno e non recava danno o disturbo alla quiete pubblica, ossia un 'entità indistinta di persone'. Tale tesi è stata considerata valida dai giudici della Suprema Corte, giustificando che sono stati danneggiati cinque inquilini del condominio e non vi sono state ravvisate lamentele del vicinato.
Motivazioni della Corte.
Per la Suprema Corte l'art.659 non è applicabile qualora la rumorosità non porti disturbo fuori dalle mura del condominio. Ovvero il rumore deve porre disturbo alla quiete pubblica e quindi un numero indeterminato di persone e non a pochi individui determinabili. E' evidente come la sentenza abbia un'entità oggettiva, ma probabilmente troppo vaga. Altre obiezioni: i cinque condomini saranno condannati a sopportare l'inciviltà dei vicini a vita? non è una "condanna" troppo severa? Fortunamente nel codice civile abbiamo l'asso nella manica: L'art.844, che sarà prossimamente descritto in un mio articolo.